La Corte Costituzionale dichiara illegittima la normativa della Regione Piemonte che limita il ride sharing

Sentenza Corte Costituzionale ride sharing


Con la sentenza numero 265/2016 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1 della Legge della Regione Piemonte che limit il ride sharing. Così stabilisce una sentenza depositata dai giudici delle leggi lo scorso 15 dicembre. Secondo la norma della Regione Piemonte “Il servizio di trasporto di persone, che prevede la chiamata, con qualunque modalità, di un autoveicolo con l’attribuzione di corresponsione economica” poteva essere esercitato esclusivamente dai soggetti che svolgono il servizio di taxi e di noleggio con conducente, pena l’applicazione di sanzioni amministrative previste per l’esercizio abusivo di tali servizi. Secondo la Presidenza del Consiglio, soggetto che ha adito la Corte Costutuzionale, la disposizione pur in linea con quanto già stabilito dalla legge n. 21/1992 dal titolo Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea  “eccede dalle competenze regionali”.
La legge quadro statale del 1992, secondo il ricorrente – si legge nel documento – “Appare inadeguata rispetto alle nuove possibilità di mobilità offerte dalle innovazioni tecnologiche e ulteriormente possibili in futuro”: segnatamente, i trasporti con tricicli elettroassistiti, diffusi nei centri storici; il car sharing ; il «c.d. servizio Uber». Invece, secondo la normativa piemontese l’offerta di questi servizi innovativi sarebbe vietata sul territorio regionale, senza che neppure «sia possibile da parte dello Stato, della regione o degli enti locali una qualsiasi forma di disciplina». La legge eccederebbe quindi dalla competenza regionale in materia di «trasporto locale», per invadere la competenza esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza» che porrebbe una barriera all’ingresso delle offerte innovative nel «mercato dei servizi locali di trasporto non di linea su strada», incidendo così sullo sviluppo attuale e futuro di tale mercato e, dunque, sulla concorrenza. Proprio per questo aspetto la normativa piemontese violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione. Nella sentenza si legge che “Definire quali soggetti siano abilitati a offrire talune tipologie di servizi è decisivo ai fini della configurazione di un determinato settore di attività economica, si tratta di una scelta che impone un limite alla libertà di iniziativa economica individuale e incide sulla composizione tra operatori economici nel relativo mercato” e tale profilo “rientra a pieno titolo nell’ampia nozione di concorrenza” di cui parla l’articolo 117 della Costituzione per quanto attiene la «legislazione esclusiva» dello Stato.  I massimi giudici amministrativi hanno anche scritto nel provvedimento che “L’evoluzione tecnologica e i cambiamenti economici e sociali conseguenti, suscitano questioni variamente discusse non solo nelle sedi giudiziarie, ma anche presso le autorità indipendenti e le istituzioni politiche, per la pluralità degli interessi coinvolti e i profili di novità dei loro intrecci. Del resto, con riguardo ad alcune modalità di trasporto a chiamata mediante applicazioni informatiche sono attualmente in discussione anche in seno all’Unione europea, in molti degli Stati che ne fanno parte, nonché in numerosi altri ordinamenti in tutto il mondo. Nel contesto di un dibattito così animato, relativo a fenomeni la cui diffusione è grandemente agevolata dalle nuove tecnologie, è comprensibile che, soprattutto dalle aree metropolitane più direttamente interessate, si levi la domanda di un inquadramento giuridico univoco e aggiornato”. “È auspicabile – scrive la Corte Costituzionale – che il legislatore competente si faccia carico tempestivamente delle nuove “esigenze di regolamentazione”. La Corte conclude affermando che “Non può che essere il puro e semplice rilievo che la disposizione regionale censurata tocca un profilo attinente alla concorrenza, come tale rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, che del resto riflette la dimensione (quanto meno) nazionale degli interessi coinvolti. Sulla base di questo principio la legislazione piemontese è quindi dichiarata incostituzionale. 

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